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A partire dal 02 marzo 2026 la presentazione delle richieste di rilascio dei permessi di costruire, delle segnalazioni certificate di agibilità, delle richieste di fiscalizzazioni e autorizzazioni paesaggistiche potrà avvenire esclusivamente attraverso lo sportello telematico.
Dal 2 marzo 2026 non sarà possibile presentare questa tipologia di pratiche con modalità diverse (cartacea o per pec), pena l’irricevibilità dell’istanza.
Leggi la news.

 

Da lunedì 27 ottobre 2025 è attivo lo sportello telematico per la presentazione delle pratiche di edilizia residenziale e di edilizia produttiva per i locali commerciali in cui non è già insediata un'attività commerciale. Al momento sono attivi i seguenti procedimenti: CEL, CILA e SCIA (art. 22, art. 23, art. 34-ter, in sanatoria art. 36-bis).
Leggi la news e per maggiori dettagli sulle modalità di utilizzo dello sportello telematico, è disponibile un video-corso  con le indicazioni per procedere all'inoltro delle pratiche.

 

Per avere supporto tecnico/edilizio nella presentazione di una pratica è necessario inviare una mail a:

oppure consultare le pagine dedicate al seguente link

Il pagamento dei diritti è contestuale all'invio dell'istanza. Qualora sia già stato effettuato il pagamento, è possibile richiedere il rimborso utilizzando il seguente servizio 

Per segnalare problemi tecnici in fase di redazione di una pratica è necessario inviare una mail a assistenzaservizionline@comune.salerno.it.

Depositare un atto di aggiornamento catastale (frazionamento)

Messaggio di stato

Descrizione

Depositare un atto di aggiornamento catastale (frazionamento)

Ogni modifica nella stato dei terreni, avvenuto per nuova costruzione, ampliamento, demolizione o divisione di una particella, deve essere dichiarato in catasto attraverso un atto di aggiornamento predisposto da un professionista abilitato.

Per prevenire la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, gli atti di aggiornamento catastale devono essere depositati presso l'Agenzia delle Entrate (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380, art. 30, com. 5) che, con risoluzione n. 40/E del 9 giugno 2025, stabilisce che dal 1^ luglio 2025 non sarà più necessario provvedere, nei casi previsti, al deposito del tipo di frazionamento presso il Comune di riferimento, preliminarmente alla sua approvazione.

Dalla suddetta data, quindi, il deposito dei tipi di frazionamento presentati all’Agenzia delle entrate è effettuato con le modalità previste dall'articolo 30, comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, direttamente dall’Agenzia delle Entrate, preventivamente alla loro approvazione, risultando così superata l’attuale modalità di deposito presso i Comuni, effettuata a cura dei professionisti incaricati.

Nella risoluzione è testualmente specificato che:
nel nuovo contesto delineato dal legislatore ed attuato dall’Agenzia, sulla base della dichiarazione resa dal professionista redattore dell’atto di aggiornamento, quando ne ricorrono le condizioni, è la medesima Agenzia delle entrate che provvede, preliminarmente alla sua approvazione, al deposito dell’atto sull’area dedicata del Portale per i Comuni e alla comunicazione dell’avvenuto deposito al Comune competente mediante posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l’attestazione di cui all’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380.
Con l’approvazione dell’atto di aggiornamento ed il conseguente aggiornamento degli archivi, al professionista incaricato è resa disponibile, unitamente agli attestati di approvazione censuaria e cartografica, anche copia della menzionata comunicazione di avvenuto deposito, inviata dall’Agenzia delle entrate via PEC al Comune competente, e della relativa ricevuta di avvenuta consegna.

In Comune di Salerno …

Per ulteriori dettagli clicca qui

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