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A partire dal 02 marzo 2026 la presentazione delle richieste di rilascio dei permessi di costruire, delle segnalazioni certificate di agibilità, delle richieste di fiscalizzazioni e autorizzazioni paesaggistiche potrà avvenire esclusivamente attraverso lo sportello telematico.
Dal 2 marzo 2026 non sarà possibile presentare questa tipologia di pratiche con modalità diverse (cartacea o per pec), pena l’irricevibilità dell’istanza.
Leggi la news.

 

Da lunedì 27 ottobre 2025 è attivo lo sportello telematico per la presentazione delle pratiche di edilizia residenziale e di edilizia produttiva per i locali commerciali in cui non è già insediata un'attività commerciale. Al momento sono attivi i seguenti procedimenti: CEL, CILA e SCIA (art. 22, art. 23, art. 34-ter, in sanatoria art. 36-bis).
Leggi la news e per maggiori dettagli sulle modalità di utilizzo dello sportello telematico, è disponibile un video-corso  con le indicazioni per procedere all'inoltro delle pratiche.

 

Per avere supporto tecnico/edilizio nella presentazione di una pratica è necessario inviare una mail a:

oppure consultare le pagine dedicate al seguente link

Il pagamento dei diritti è contestuale all'invio dell'istanza. Qualora sia già stato effettuato il pagamento, è possibile richiedere il rimborso utilizzando il seguente servizio 

Per segnalare problemi tecnici in fase di redazione di una pratica è necessario inviare una mail a assistenzaservizionline@comune.salerno.it.

Chiedere il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica

Descrizione

Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica se sono stati realizzati lavori  (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167 e 181):

  • in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
  • che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
  • comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3).

Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.

Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è  sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

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